ex ufficiale dei Carabinieri ora componente nazionale dell'area tematica " Tutela Del Consumatore " di ITALIA DEI VALORI Il Giudice di Pace di Lecce, su ricorso predisposto dallo “
“ Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132 e articolo 68 della 23.12.1999 n. 488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo comma 133 nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell’accertamento “.
Si invitano, quindi, le Prefetture e le Amministrazioni di tutto il territorio nazionale ad attenersi tempestivamente anche all’interpretazione adottata di recente dalla CORTE DI CASSAZIONE in tema di sosta e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare l’accertamento delle infrazioni secondo i dettami della legge, onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.